L’immodificabilità di un documento informatico, come descritto nel paragrafo 2.1.1 Formazione del documento informatico delle Linee guida, viene assicurata tramite forme diverse a seconda della diversa modalità di formazione del documento. Nel caso di documento formato secondo la sopracitata lettera a) l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonei criteri di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9 Misure di sicurezza;
• versamento ad un sistema di conservazione.
Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9;
• versamento ad un sistema di conservazione.
Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata
• registrazione dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
• produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.