Nel caso di documenti protocollati è ammessa la rinnovazione di campi immodificabili (es. oggetto), per correggere errori intercorsi in fase di immissione dei dati?
No, il protocollo deve essere annullato
Il documento informatico, come riportato nelle Linee guida al paragrafo 2.1.1 Formazione del documento informatico, è formato mediante una delle seguenti modalità:
a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti nell’allegato 2;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Con documento amministrativo informatico si intende, ai sensi dell’art. 23 ter del CAD, l’atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse.
Al documento amministrativo informatico si applicano le stesse regole valide per il documento informatico, salvo quanto specificato nel paragrafo 2.4.1 Formazione del documento amministrativo informatico delle Linee guida.
I principali riferimenti normativi presi in considerazione ai fini della redazione sono riportati nel paragrafo 1.5 Principali riferimenti normativi delle Linee guida.
La rappresentazione di un documento amministrativo informatico deve essere:
L’immodificabilità è la caratteristica che rende il contenuto del documento informatico, quindi anche del documento amministrativo informatico, non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione.
L’immodificabilità di un documento informatico, come descritto nel paragrafo 2.1.1 Formazione del documento informatico delle Linee guida, viene assicurata tramite forme diverse a seconda della diversa modalità di formazione del documento. Nel caso di documento formato secondo la sopracitata lettera a) l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonei criteri di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9 Misure di sicurezza;
• versamento ad un sistema di conservazione.
Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
• memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9;
• versamento ad un sistema di conservazione.
Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
• apposizione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata
• registrazione dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
• produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
Il riferimento, presente alla lettera d) delle modalità di formazione di un documento informatico ai sensi del paragrafo 2.1.1 delle Linee guida, indica il risultato di una scrittura (modifica o estrazione) eseguita sulle banche dati a disposizione.
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono, come stabilito dall’art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale, mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
Il fascicolo informatico, come definito dall’allegato 1 Glossario dei termini e degli acronimi delle Linee guida, è un’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente atti, documenti o dati informatici prodotti e funzionali all’esercizio di una attività o allo svolgimento di uno specifico procedimento.
Il Fascicolo Informatico è caratterizzato dai metadati, indicati nell’allegato 5 I Metadati delle Linee guida, che ne permettono l’identificazione e la catalogazione.
La serie è, come definito dall’allegato 1 Glossario dei termini e degli acronimi delle Linee guida, un raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee. Esse possono essere distinte in serie documentarie e serie di fascicoli. Le serie documentarie sono costituite da documenti singoli accorpati per ragioni funzionali in base alla tipologia di riferimento. Invece, le serie di fascicoli sono costituite da fascicoli accorpati per ragioni funzionali in base alla classe di riferimento o alla tipologia di fascicoli.
Una serie è caratterizzata dai metadati, indicati nell’allegato 5 I Metadati delle Linee guida, che ne permettono l’identificazione e la catalogazione.
Sulla gestione complessiva del documento informatico. Implicano la revisione e l'aggiornamento di processi, procedure e documenti organizzativi (ad esempio il manuale di gestione del protocollo informatico).
Gli allegati alle linee guida riguardano:
Le Linee guida
L’art. 2, comma 2, del CAD prevede che le disposizioni del Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
Il successivo comma 3 prevede che le disposizioni del Codice e le relative Linee guida “concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
La formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento informatico.
Quando entrano in vigore?
data di pubblicazione: 10 settembre 2020
in vigore dal 10 settembre 2020
adozione obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2022
Domanda: Relativamente all’allegato 6 “Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati” al capitolo 3 Flussi di comunicazione dello stesso è detto che per dare seguito alla comunicazione tra AOO delle pubbliche amministrazioni è possibile utilizzare le modalità previste dalla norma, e nel dettaglio, posta elettronica e cooperazione applicativa. Nello specifico dell'utilizzo della posta elettronica nello stesso allegato non sono riportate specifiche in merito. Si chiede come attuare quanto prescritto nel citato allegato nel caso di comunicazione utilizzando posta elettronica.
Risposta: La possibilità di utilizzare la modalità di comunicazione tramite posta elettronica è da intendersi quale modalità residuale in attesa che tutte le AOO provvedono ad attrezzarsi con gli opportuni strumenti per l’utilizzo dei WS SOAP. L’intenzione nel predisporre l’allegato è stata quella di favorire l’adozione della modalità di comunicazione tra AOO realizzata tramite WS SOAP. Si evidenzia che, in coerenza con le “Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” (https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita), il citato allegato sarà aggiornato includendo le modalità tecniche per dare seguito alla comunicazione tra AOO anche attraverso la tecnologia REST.
Con riferimento all’allegato 5, AgID non intende imporre una specifica tecnologia per la rappresentazione dei metadati, anche se la struttura in xml è consigliata. Gli schemi xsd riportati in allegato hanno lo scopo di fornire un ausilio nel caso si voglia utilizzare una rappresentazione dei metadati in formato .xml, ma anche e soprattutto di definirne con maggior chiarezza i contenuti, le strutture, particolarmente se ricorsive, nonché i vincoli in termini di valorizzazione e di obbligatorietà, di quanto non fosse possibile indicare in un documento di tipo testuale
Le linee guida non prevedono sanzioni in quanto norme di rango non primario. Le Linee guida hanno però carattere cogente e pertanto si applicano le sanzioni previste dalla normativa primaria in relazione al contesto giuridico di riferimento
La classificazione non è di per sé un'attività obbligatoria per i soggetti privati, sebbene di fatto venga assolta ove si ricorra a un sistema di gestione documentale e sia auspicabile ai fini dei successivi obblighi di conservazione.
Come per qualsiasi attività progettuale, prima di sottoporre a scansione ad esempio migliaia di documenti analogici si procede a certificare la bontà del processo seguito su un campione di documenti, che confrontati con gli originali cui si riferiscono consentiranno di redigere l'attestazione di conformità o il rapporto di verificazione. Per presunzione infatti la "certificazione iniziale" potrà estendersi a tutti gli altri documenti appartenenti allo stesso lotto scansionato.
La "certificazione di chiusura" corrisponde al verbale di conformità o di verificazione rilasciato rispettivamente dal notaio o dal soggetto privato.
Si, perché l’allegato 5 esprime i metadati da associare al Documento informatico.
Nel caso in cui il documento sia costituito da più file (ad esempio nel caso di documento con allegati) è l’elemento identificativo che consente di creare l’associazione tra il file che costituisce il documento principale e gli altri file ad esso correlati.
Costituisce il metadato da valorizzare nel caso in cui sia emessa una nuova versione del documento o si ritenga di dover annullare un documento già emesso
Costituisce il metadato da valorizzare, in modalità ricorsiva, per indicare l’assegnazione di un fascicolo nel corso dell’iter amministrativo previsto per un determinato procedimento
È possibile, l'importante è che la firma digitale sia l'ultima perchè deve chiudere il documento in forma immodificabile.
No, il protocollo deve essere annullato
La nuova metadatazione prevista dalle linee guida riguarderà i documenti prodotti dal primo gennaio 2022
L’interoperabilità tra i sistemi di conservazione dei soggetti che svolgono attività di conservazione è garantita dall’applicazione delle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione definite dalla norma UNI 11386 - Standard SInCRO.
Non sono previsti requisiti specifici. Il soggetto privato può essere individuato come figura interna sia all'azienda che effettua la dematerializzazione sia al titolare dei documenti.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale, ai commi 2 e 3 dell’art. 22 e al comma 3 dell’art. 23-ter, distingue il valore probatorio “privilegiato” che fa piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 del c.c.) se la conformità all’originale è verificata da un notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato, dal valore probatorio “semplice” che fa piena prova fino a disconoscimento se la conformità all’originale è attestata da un soggetto privato.
Il manuale di gestione documentale e quello di conservazione non devono essere inviati ad AgID. Come si legge su le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, "la Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale." E sul Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici è scritto che "Il Conservatore deve possedere il manuale di conservazione comprensivo del piano di sicurezza aggiornato con la descrizione del modello organizzativo". Si ricorda che tali manuali devono essere sottoposti a continuo aggiornamento in ragione dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza degli oggetti e degli strumenti digitali utilizzati. Tali manuali devono unicamente essere messi a disposzione in caso di esplicita richiesta di AgID o in caso di data-breach.
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