PA e Privati - Il modello di autovalutazione fornito da AGID, una volta compilato e utilizzato per redigere la Dichiarazione di Accessibilità, va successivamente reso disponibile all’Agenzia?
Va conservato ed esibito solo su richiesta
È possibile utilizzare un software di di riconoscimento del testo (OCR, dall'inglese "optical character recognition") per modificare un documento disponibile solamente in formato digitale non accessibile e aggiungere adeguati elementi e attributi al suo interno per renderlo leggibile alle tecnologie assistive. È necessario però anche effettuare sempre una verifica di accessibilità, per esempio con un lettore di schermo, prima di pubblicare tale tipologia di documenti.
Della pubblicazione dei documenti è responsabile l’amministrazione che pubblica. Si ricorda che tutte le amministrazioni sono tenute alla redazione di documenti accessibili e tra le azioni che possono essere messe in atto rientrano:
- richiesta a terzi dell’invio di soli documenti accessibili;
- messa in atto di un'adeguata trasformazione del documento non accessibile da parte dell’amministrazione tenuta alla pubblicazione, ad esempio attraverso l'uso di strumenti OCR;
- affiancamento al documento non accessibile di sommario e descrizione accessibile, indicando, anche, in modo chiaro, le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nel documento digitale non accessibile. Tale azione di affiancamento è però non valida in caso di documenti con obbligo di pubblicazione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 33/2013, qualsiasi documento con obbligo di pubblicazione deve consentire il riuso dei contenuti (attività di riuso possibile solo in caso di documenti accessibili).
Per le Pubbliche Amministrazioni è obbligatoria la nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (art. 17 CAD) e la pubblicazione della sua e-mail su IndicePA, al fine di poter ricevere le credenziali di accesso all'applicazione per la dichiarazione di accessibilità.
Il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)
Per le Pubbliche Amministrazioni è il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), previsto dall'art. 17 del Codice di Amministrazione Digitale, che compila la dichiarazione di accessibilità. I riferimenti dell'RTD devono essere precedentemente e correttamente inseriti sul portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA). Successivamente a tale inserimento, L'RTD riceve, tramite email, le credenziali per collegarsi all'applicazione online di AGID.
Per onere sproporzionato si intende una circostanza di fatto o di diritto che rappresenta, nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, legge n. 4 del 2004, una deroga alle prescrizioni fissate dalla stessa legge in materia di accessibilità che deve fondarsi esclusivamente su motivazioni legittime e adeguatamente giustificate.
No, il soggetto erogatore deve far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tuttavia può tener conto di incentivi, agevolazioni e altri strumenti previsti a livello europeo, nazionale e regionale.
Non possono costituire un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili (art. 3 ter Legge 4/2004).
Per revisione sostanziale si intende che l’amministrazione, previa un’analisi qualitativa, ha apportato modifiche di tipo strutturale, funzionale, tecnologico o di layout che potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti di accessibilità.
Va conservato ed esibito solo su richiesta
La conformità di un singolo criterio si basa sul campione di pagine ispezionate, il requisito è soddisfatto se tutte le pagine analizzate rispettano il punto di controllo.
Il link per il meccanismo di feedback è presente all'interno della dichiarazione di accessibilità del sito web o dell'applicazione mobile di cui è titolare l'amministrazione.
Il meccanismo di feedback è lo strumento messo a disposizione degli utenti per segnalare direttamente al soggetto erogatore i casi di inaccessibilità.
Tecnicamente un software è accessibile quando è sviluppato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica EN 301549, ovvero possiede caratteristiche che consentono il suo utilizzo da parte di persone con disabilità in modo diretto, con personalizzazioni o con l'ausilio di tecnologie assistive.
La percentuale di spesa da riportare è da riferirsi all'anno corrente. È un dato facoltativo.
Sì, per ogni sito web e applicazione mobile si deve compilare e pubblicare una dichiarazione di accessibilità.
Con data di pubblicazione di un sito web si intende la data in cui è stato ufficialmente reso disponibile online il sito web all’utenza destinataria, sia nel caso di un nuovo sito che di un intervento di aggiornamento strutturale al back end o front-end
Occorre verificare la correttezza dell’indirizzo email del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) sul portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (indice IPA) e, qualora l’indirizzo email risulti errato, è necessario fare l’accesso al portale indice IPA per modificarlo.
La chiave di accesso viene inviata all’e-mail del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), indicata nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (indice IPA). Pertanto occorre verificarne la correttezza e, qualora l’indirizzo email risulti errato, è necessario fare l’accesso al portale indice IPA per modificarlo.
Se un PDF è strutturato con titoli di diversi livelli e/o in diverse pagine, la creazione dei segnalibri è essenziale al fine di garantire all'utente di saltare blocchi di contenuti per giungere direttamente al contenuto di interesse.
AGID può richiedere ai soggetti erogatori l’accesso ai contenuti di extranet o intranet se gli stessi sono stati pubblicati dopo il 23 settembre 2019 o, comunque, a seguito di una loro revisione sostanziale decorrente dalla medesima data (paragrafo 5.1.2 Metodi di monitoraggio).
Per parzialmente conforme si intende rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità. Per non conforme si intende quando non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.
Sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Accessibilità i soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 3 della Legge 4/2004. Si veda il paragrafo 1.4 - Soggetti Destinatari.
In prima istanza, chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la procedura presente nella sezione "meccanismo di feedback" della dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l’apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.
In generale, è possibile desumere “la conformità”, “la parziale conformità” o la “non conformità”, attraverso il conteggio dei punti di controlli (norma UNI CEI EN 301549 vigente) soddisfatti o meno nell' ambito dei criteri applicabili
Vanno compilate solo le sezioni che competono le caratteristiche del sito web. Per tutte le altre che prevedono requisiti non applicabili, vanno contrassegnate come tali nel campo predisposto per l'intera sezione.
Di seguito alcuni strumenti open source per poter effettuare alcuni test di accessibilità:
"Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento." (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001)
No, la verifica soggettiva, di cui al paragrafo 3.2.2.1, è obbligatoria solo per forniture sopra soglia comunitaria. Per le forniture sotto soglia è possibile utilizzare una metodologia semplificata, che, evitando un aggravio di costi finanziari e organizzativi, non configura di per sé un caso di onere sproporzionato.
È il secondo livello di qualità (valore medio complessivo almeno uguale o maggiore di 3).
Lo standard citato è stato pubblicato nel dicembre 2015 dall’ ISO ed è divenuto norma nazionale nel dicembre 2016, con la sigla UNI CEI ISO/IEC 25024 "Misurazione della qualità dei dati".
Per essere conformi al modello di dichiarazione a livello europeo è necessario utilizzare l'applicazione online di AGID.
No, gli strumenti automatici e semiautomatici di supporto alla modifica o adattamento dei contenuti, potrebbero essere in grado di identificare e potenzialmente correggere solo un numero limitato dei criteri di successo delle WCAG. Ciò è ribadito anche dalle WCAG 2.1, le stesse indicano che i criteri di successo sono riscontrabili tramite una combinazione di test automatici e verifiche manuali; essendo i potenziali errori identificabili con tale combinazione, non è possibile garantire esclusivamente in modalità automatica o semiautomatica una conformità delle pagine web. Una parte, talvolta rilevante, dei problemi di accessibilità, è riscontrabile solo manualmente (esempio: ordine del focus) e pertanto l'attività di correzione dovrebbe prevedere un intervento da parte di un operatore; molto dipende anche dalle modalità con cui sono realizzati i prodotti digitali oggetto di valutazione.
Per aggiornare o modificare una dichiarazione già pubblicata, vai in gestione delle dichiarazioni, cerca la dichiarazione nell’elenco e premi il tasto aggiorna. Successivamente hai la possibilità di aggiornare o modificare i contenuti presenti, di salvare la dichiarazione in bozza in attesa di pubblicazione, oppure di pubblicarla subito.
I soggetti erogatori privati devono pubblicare la dichiarazione di accessibilità (art. 3-quater, comma 1 della Legge 4/2004) per ciascun sito web e app che eroghi servizi digitali al pubblico. Devono, inoltre, aggiornare le dichiarazioni periodicamente, prevedendo al loro interno le modalità ed i riferimenti per consentire le segnalazioni di inaccessibilità da parte dell’utenza.
I soggetti erogatori, di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge 4/2004, sono chiamati a adeguarsi alle disposizioni previste dalla Legge 4/2004 entro il 23 settembre di ogni anno. Solo per l'anno 2022 l'adempimento per i privati è stato il 5 novembre 2022.
I soggetti di cui all’art. 3, comma 1 bis della L. 4/2004 devono adeguare, entro il 23 settembre di ogni anno: siti web; contenuti extranet e/o intranet (definiti dall’art. 2 comma 1, lettera a-quater); contenuti, che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e disponibili e usati da ampi segmenti di utenti (art. 3, comma 2, primo periodo, L. 4/2004). Come riportato nelle Linee Guida di riferimento, per ogni sito e APP devono essere pubblicate ed aggiornate annualmente le corrispondenti dichiarazioni di accessibilità entro il 23 settembre.
L'"Accessibility Act" (direttiva UE 2019/882) è stato recepito dal d.lgs. 82/2022. A partire dal 28 giugno 2025 tutti gli operatori economici dovranno garantire che i prodotti e i servizi elencati nell'art. 1 del d. lgs. 82/2022, siano accessibili secondo i requisiti disciplinati dal decreto stesso.
Nel settore privato, la responsabilità riguardante la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, inclusi i contenuti dichiarati, è del soggetto erogatore (artt. 3, comma 1 bis, e 9 L. 4/2004). A quest'ultimo spetta, quindi, una corretta organizzazione di persone e mezzi al fine di adempiere agli obblighi di accessibilità, sullo stesso incombenti.
"La pubblicazione dello stato di accessibilità di un sito o APP avviene attraverso l’esposizione da parte del soggetto (art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004) di un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello allegato 1 alle specifiche Linee Guida AgID, collocandolo:
• nel footer dei siti web, indicando la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità;
• nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore."
Non hai trovato quello che cercavi?
Scrivici