Qual è il livello di qualità minimo richiesto per la verifica soggettiva di cui al 3.2.2.1?
È il secondo livello di qualità (valore medio complessivo almeno uguale o maggiore di 3).
I soggetti erogatori, di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge 4/2004, sono chiamati a adeguarsi alle disposizioni previste dalla Legge 4/2004 entro il 28 giugno 2022.
I soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge 4/2004 sono chiamati a pubblicare la dichiarazione di accessibilità (art. 3-quater, comma 1 della Legge 4/2004) per ciascun sito web e app che erogano servizi digitali al pubblico. I soggetti privati dovranno aggiornare le dichiarazioni periodicamente, prevedendo al loro interno il richiamo ad un meccanismo di feedback.
Per aggiornare o modificare una dichiarazione già pubblicata, vai in gestione delle dichiarazioni, cerca la dichiarazione nell’elenco e premi il tasto aggiorna. Successivamente hai la possibilità di aggiornare o modificare i contenuti presenti, di salvare la dichiarazione in bozza in attesa di pubblicazione, oppure di pubblicarla subito.
No, gli strumenti automatici e semiautomatici di supporto alla modifica o adattamento dei contenuti, potrebbero essere in grado di identificare e potenzialmente correggere solo un numero limitato dei criteri di successo delle WCAG. Ciò è ribadito anche dalle WCAG 2.1, le stesse indicano che i criteri di successo sono riscontrabili tramite una combinazione di test automatici e verifiche manuali; essendo i potenziali errori identificabili con tale combinazione, non è possibile garantire esclusivamente in modalità automatica o semiautomatica una conformità delle pagine web. Una parte, talvolta rilevante, dei problemi di accessibilità, è riscontrabile solo manualmente (esempio: ordine del focus) e pertanto l'attività di correzione dovrebbe prevedere un intervento da parte di un operatore; molto dipende anche dalle modalità con cui sono realizzati i prodotti digitali oggetto di valutazione.
Per essere conformi al modello di dichiarazione a livello europeo è necessario utilizzare l'applicazione online di AGID.
Lo standard citato è stato pubblicato nel dicembre 2015 dall’ ISO ed è divenuto norma nazionale nel dicembre 2016, con la sigla UNI CEI ISO/IEC 25024 "Misurazione della qualità dei dati".
È il secondo livello di qualità (valore medio complessivo almeno uguale o maggiore di 3).
No, la verifica soggettiva, di cui al paragrafo 3.2.2.1, è obbligatoria solo per forniture sopra soglia comunitaria. Per le forniture sotto soglia è possibile utilizzare una metodologia semplificata, che, evitando un aggravio di costi finanziari e organizzativi, non configura di per sé un caso di onere sproporzionato.
Di seguito alcuni strumenti open source per poter effettuare alcuni test di accessibilità:
Vanno compilate solo le sezioni che competono le caratteristiche del sito web. Per tutte le altre che prevedono requisiti non applicabili, vanno contrassegnate come tali nel campo predisposto per l'intera sezione.
In generale, è possibile desumere “la conformità”, “la parziale conformità” o la “non conformità” attraverso il conteggio dei punti di controlli soddisfatti e non (“Si/No”)
Sono tenute alla compilazione della Dichiarazione di Accessibilità tutte le Amministrazioni richiamate dall’art. 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Si veda il paragrafo 1.4 - Soggetti Destinatari.
Per parzialmente conforme si intende rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità. Per non conforme si intende quando non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.
I contenuti a cui si accede previa autenticazione devono comunque rispettare i requisiti di accessibilità. AGID può in ogni modo richiedere ai soggetti erogatori l’accesso ai contenuti di extranet o intranet.
Si veda al paragrafo 5.1.2 Metodi di monitoraggio
Se un PDF è strutturato con titoli di diversi livelli e/o in diverse pagine, la creazione dei segnalibri è essenziale al fine di garantire all'utente di saltare blocchi di contenuti per giungere direttamente al contenuto di interesse.
La chiave di accesso viene inviata all’e-mail del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) indicata nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (indice IPA), pertanto verificarne la correttezza; qualora l’indirizzo email fosse sbagliato, fare l’accesso al portale indice IPA e modificarne i dati.
In prima istanza, chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la procedura presente nella sezione "meccanismo di feedback" della dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l’apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.
Il link per il meccanismo di feedback è presente all'interno della dichiarazione di accessibilità del sito web o dell'applicazione mobile di cui è titolare l'amministrazione.
Il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) nominato dalla PA, i cui riferimenti devono essere inseriti sul portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA). L'RTD riceverà tramite email le credenziali per collegarsi all'applicazione online di AGID.
È necessaria la nomina del Responsabile per la Transizione Digitale e la pubblicazione della sua mail su IndicePA, al fine di poter ricevere le credenziali di accesso all'applicazione della dichiarazione.
Della pubblicazione dei documenti è responsabile l’amministrazione che pubblica. Si ricorda che tutte le amministrazioni sono tenute alla redazione di documenti accessibili e tra le azioni che possono essere messe in atto rientrano:
- richiesta a terzi dell’invio di soli documenti accessibili;
- messa in atto di un'adeguata trasformazione del documento non accessibile da parte dell’amministrazione tenuta alla pubblicazione, ad esempio attraverso l'uso di strumenti OCR;
- affiancamento al documento non accessibile di sommario e descrizione accessibile, indicando, anche, in modo chiaro, le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nel documento digitale non accessibile (tale azione di affiancamento è però non valida in caso di documenti con obbligo di pubblicazione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 33/2013, qualsiasi documento con obbligo di pubblicazione deve consentire il riuso dei contenuti, attività di riuso possibile solo in caso di documenti accessibili).
È possibile utilizzare un software di di riconoscimento del testo (OCR, dall'inglese "optical character recognition") per modificare un documento disponibile solamente in formato digitale non accessibile e aggiungere adeguati elementi e attributi al suo interno per renderlo leggibile alle tecnologie assistive. È necessario però anche effettuare sempre una verifica di accessibilità, per esempio con un lettore di schermo, prima di pubblicare tale tipologia di documenti.
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