PA e Privati - È possibile eseguire una verifica completa dei requisiti di accessibilità utilizzando solo gli strumenti automatici o semiautomatici?
No, gli strumenti automatici e semiautomatici di supporto alla modifica o adattamento dei contenuti, potrebbero essere in grado di identificare e potenzialmente correggere solo un numero limitato dei criteri di successo delle WCAG. Ciò è ribadito anche dalle WCAG 2.1, le stesse indicano che i criteri di successo sono riscontrabili tramite una combinazione di test automatici e verifiche manuali; essendo i potenziali errori identificabili con tale combinazione, non è possibile garantire esclusivamente in modalità automatica o semiautomatica una conformità delle pagine web. Una parte, talvolta rilevante, dei problemi di accessibilità, è riscontrabile solo manualmente (esempio: ordine del focus) e pertanto l'attività di correzione dovrebbe prevedere un intervento da parte di un operatore; molto dipende anche dalle modalità con cui sono realizzati i prodotti digitali oggetto di valutazione.
PA - Come faccio ad assicurarmi di aver redatto correttamente la dichiarazione di accessibilità?
Per essere conformi al modello di dichiarazione a livello europeo è necessario utilizzare l'applicazione online di AGID.
Lo standard UNI CEI ISO/IEC 25024 “Misurazione della qualità dei dati” a quale data fa riferimento?
Lo standard citato è stato pubblicato nel dicembre 2015 dall’ ISO ed è divenuto norma nazionale nel dicembre 2016, con la sigla UNI CEI ISO/IEC 25024 "Misurazione della qualità dei dati".
PA - Qual è il livello di qualità minimo richiesto per la verifica soggettiva di cui al 3.2.2.1?
È il secondo livello di qualità (valore medio complessivo almeno uguale o maggiore di 3).
PA - L'attività di verifica soggettiva di cui al paragrafo 3.2.2.1 è sempre obbligatoria?
No, la verifica soggettiva, di cui al paragrafo 3.2.2.1, è obbligatoria solo per forniture sopra soglia comunitaria. Per le forniture sotto soglia è possibile utilizzare una metodologia semplificata, che, evitando un aggravio di costi finanziari e organizzativi, non configura di per sé un caso di onere sproporzionato.