PA - L'attività di verifica soggettiva di cui al paragrafo 3.2.2.1 è sempre obbligatoria?
No, la verifica soggettiva, di cui al paragrafo 3.2.2.1, è obbligatoria solo per forniture sopra soglia comunitaria. Per le forniture sotto soglia è possibile utilizzare una metodologia semplificata, che, evitando un aggravio di costi finanziari e organizzativi, non configura di per sé un caso di onere sproporzionato.
PA - Quando deve essere prevista la figura del "Responsabile dei processi di integrazione" all'interno della PA?
"Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento." (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001)
PA e Privati - Quali strumenti è possibile utilizzare per agevolare le verifiche di accessibilità?
Di seguito alcuni strumenti open source per poter effettuare alcuni test di accessibilità:
- Validatore W3C: http://validator.w3.org/
- Colour Contrast Analyzer: https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/ (tool da scaricare)
- WebAIM: https://webaim.org/resources/contrastchecker/
- Web Developer Toolbar: estensione per il browser
- Siteimprove Browser Extensions: estensione per il browser
- Nvda Screen Reader: http://www.nvda.it/
- Ulteriori strumenti sono elencati all’interno del sito del W3C alla pagina https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
PA e Privati - Nel caso di un sito web, le sezioni del modello di autovalutazione:
Vanno compilate solo le sezioni che competono le caratteristiche del sito web. Per tutte le altre che prevedono requisiti non applicabili, vanno contrassegnate come tali nel campo predisposto per l'intera sezione.
PA e Privati - Come stabilire la conformità ai requisiti di accessibilità di un sito o di un’applicazione mobile
In generale, è possibile desumere “la conformità”, “la parziale conformità” o la “non conformità”, attraverso il conteggio dei punti di controlli (norma UNI CEI EN 301549 vigente) soddisfatti o meno nell' ambito dei criteri applicabili
Cittadino - Cosa può fare il cittadino che rileva casi di inaccessibilità nei siti web o nelle app mobili del settore pubblico?
In prima istanza, chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la procedura presente nella sezione "meccanismo di feedback" della dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l’apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.
PA - Chi ha l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di accessibilità?
Sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Accessibilità i soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 3 della Legge 4/2004. Si veda il paragrafo 1.4 - Soggetti Destinatari.
PA e Privati - Qual è la differenza tra parzialmente conforme e non conforme?
Per parzialmente conforme si intende rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità. Per non conforme si intende quando non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.