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accessibilità

PA - Nel caso in cui un Ente pubblico riceva documenti non accessibili da altre amministrazioni, o da privati, e sia tenuta a pubblicarli sul proprio sito istituzionale, chi è il responsabile di una eventuale pubblicazione?

Della pubblicazione dei documenti è responsabile l’amministrazione che pubblica. Si ricorda che tutte le amministrazioni sono tenute alla redazione di documenti accessibili e tra le azioni che possono essere messe in atto rientrano:

- richiesta a terzi dell’invio di soli documenti accessibili;

- messa in atto di un'adeguata trasformazione del documento non accessibile da parte dell’amministrazione tenuta alla pubblicazione, ad esempio attraverso l'uso di strumenti OCR;

- affiancamento al documento non accessibile di sommario e descrizione accessibile, indicando, anche, in modo chiaro, le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nel documento digitale non accessibile. Tale azione di affiancamento è però non valida in caso di documenti con obbligo di pubblicazione in quanto, ai sensi del decreto legislativo 33/2013, qualsiasi documento con obbligo di pubblicazione deve consentire il riuso dei contenuti (attività di riuso possibile solo in caso di documenti accessibili).

PA e Privati - Siamo in possesso di un software di riconoscimento testi. È possibile utilizzarlo per rendere accessibili i documenti scansionati? Se sì, qual è la modalità da seguire?

È possibile utilizzare un software di di riconoscimento del testo (OCR, dall'inglese "optical character recognition") per modificare un documento disponibile solamente in formato digitale non accessibile e aggiungere adeguati elementi e attributi al suo interno per renderlo leggibile alle tecnologie assistive. È necessario però anche effettuare sempre una verifica di accessibilità, per esempio con un lettore di schermo, prima di pubblicare tale tipologia di documenti.