Cosa si intende per workflow CERS?
Il CERS formalizza nelle Specifiche Tecniche il flusso già attivo in alcuni contesti territoriali e ha l’obiettivo di semplificare la comunicazione di cessazione dell'attività d'impresa.
Perché è stato introdotto: la D.G.R. Lombardia n. XI/6591 del 30/06/2022 attua l'art. 6 della L.R. 11/2014 e razionalizza gli adempimenti che le imprese devo presentare al Registro Imprese/REA e come tale documentazione viene inoltrata al SUAP. In particolare, il flusso elimina il doppio adempimento, secondo il principio once-only: l'impresa presenta la comunicazione una sola volta, tramite il front end della Camera di Commercio competente e utilizzando la modulistica del Registro Imprese (D.M. 18 ottobre 2013). Non è quindi necessario ripetere la stessa comunicazione anche al SUAP.
Come funziona:
- quando l'evento viene registrato nel Registro Imprese, quest'ultimo genera automaticamente la pratica SUAP, conforme alle Specifiche Tecniche, e la invia direttamente al Back-office SUAP competente;
- il Back-office SUAP inoltra la pratica agli Enti Terzi interessati, assolvendo così agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni;
- la pratica è compilata da una fonte dati autorevole, per questo motivo non sono previste richieste di integrazione o di conformazione;
- il flusso si configura come una comunicazione unidirezionale e, pertanto, non prevede un esito finale.
Il processo alimenta anche il repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio, che confluisce nel fascicolo informatico d'impresa (art. 2, comma 1, lett. b, L. 580/1993).
Quando si applica: il CERS è un workflow previsto dalle Specifiche Tecniche, ma la sua attivazione dipende dalla disciplina vigente nel territorio di riferimento: le Specifiche, infatti, non ne rendono obbligatoria l’applicazione in modo automatico.
Pertanto:
- nei territori in cui una norma regionale prevede questo meccanismo, i SUAP devono essere in grado di ricevere e gestire le pratiche CERS generate dal Registro Imprese e di inoltrarle agli Enti Terzi interessati;
- nei territori in cui non esiste una specifica norma regionale, la comunicazione di cessazione può seguire le modalità ordinarie e non è obbligatoria l’applicazione del workflow CERS.
Le Specifiche Tecniche garantiscono quindi che, nei contesti in cui una Regione introduce questa semplificazione, il flusso sia gestito in modo standard e interoperabile. Il modello resta inoltre disponibile anche per le Regioni che in futuro decidano di adottare misure di semplificazione analoghe.
Riferimenti normativi: D.G.R. Lombardia n. XI/6591 del 30/06/2022; L.R. Lombardia 11/2014, art. 6.