Come va inteso il requisito RG2 in base al quale “Il servizio di conservazione è integrato con il Servizio Pubblico di Identità Digitale o Carta di Identità Elettronica o altre identità digitali europee notificate”?
Il requisito RG2 va inteso nel senso che il conservatore deve garantire che il servizio di conservazione sia integrabile con il Servizio Pubblico di Identità Digitale o Carta di Identità Elettronica o altre identità digitali europee notificate, su richiesta del titolare dell’oggetto di conservazione.
L’iscrizione al marketplace è prorogabile?
Si. Nei 60 giorni precedenti alla scadenza dell’iscrizione, il conservatore provvede a fornire, tramite la piattaforma AgID dedicata, le informazioni e la documentazione qualora modificate, e una dichiarazione che attesta che non è occorso altro o, in assenza di modifiche, alcun evento che abbia modificato il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato A del Regolamento. Per effetto della corretta acquisizione tramite la piattaforma AgID dedicata, delle informazioni, della documentazione e della dichiarazione di cui al periodo precedente, l’iscrizione è rinnovata automaticamente per ulteriori 48 mesi.
Cosa accade qualora il conservatore dovesse perdere uno dei requisiti previsti dall’Allegato A del Regolamento?
La perdita dei requisiti previsti dall’Allegato A del Regolamento, oltre a costituire una delle cause di cancellazione dal marketplace, pregiudica la validità ed efficacia dei contratti posti in essere dal conservatore interessato con la Pubblica Amministrazione. In ogni caso, spetta al conservatore assicurarsi che la validità delle certificazioni persista per tutta la durata dell’iscrizione.
Come avverrà l’attività di vigilanza di AgiD?
L’attività di vigilanza, che potrà avviarsi d’ufficio o su specifica segnalazione, è disciplinata dal regolamento recante "le modalità per la vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lett. I) e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del D. LGS. 7 marzo 2005, n. 82 ss.".
L’iscrizione al marketplace è obbligatoria?
L’iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione non è obbligatoria. Le amministrazioni possono avvalersi di conservatori non iscritti ma esclusivamente nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento.
Ai fini dell’iscrizione al marketplace per i servizi di conservazione, come può essere dimostrata la compliance agli standard indicati? È sufficiente un’autodichiarazione che – in fase di controlli successivi – potrà essere verificata oppure è opportun
È sufficiente un'autodichiarazione, all’interno della piattaforma dedicata, il cui contenuto sarà verificato dall’Agenzia in sede di vigilanza, come previsto dall’art. 4, comma 4, del Regolamento.
Qual è l’ambito di applicazione del Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici?
ll Regolamento disciplina l'esternalizzazione del servizio di conservazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, del CAD, come chiarito nella premessa e negli articoli 1, 2 e 3 del regolamento stesso. Pertanto, i criteri e i requisiti ivi previsti riguardano esclusivamente i soggetti, pubblici e privati, che intendono fornire il servizio di conservazione nei confronti della P.A.. In ogni caso, chiunque svolga il servizio di conservazione di documenti informatici deve munirsi di una infrastruttura tale da garantire il rispetto dei requisiti e degli obblighi imposti dal CAD e dalle Linee Guida AGID, anche per la conservazione nei confronti di soggetti privati.