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Spid: un chiarimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale

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Con la seguente nota l’Agenzia per l’Italia Digitale chiarisce l'impatto della sentenza del TAR del Lazio sulla richiesta di annullamento dei regolamenti proposta da Assoprovider, Confcommercio e Assintel.

Giovedì 13 ottobre il  TAR del Lazio - con sentenza n.10214/2016 – si è pronunciato sulla richiesta di annullamento dei regolamenti che definiscono le caratteristiche del sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), proposta da Assoprovider, Confcommercio e Assintel.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso rispetto al tetto di capitale sociale minimo e alla stipula di polizza assicurativa richiesta per l’accreditamento dei gestori di identità digitale.

Con la seguente nota l’Agenzia per l’Italia Digitale intende chiarire e spiegare il reale impatto della sentenza.

  • Capitale sociale minimo: il regolamento “SPID: accreditamento gestori”, emanato da AgID, non fa alcun riferimento specifico al capitale sociale ma si limita a richiamare i principi contenuti nell’art.10comma 3 DPCM del 24/10/2014 già annullato il 24 marzo 2016 da una sentenza del Consiglio di Stato. Dunque già dal momento della pronuncia del Consiglio di Stato,  l’Agenzia ha operato nella consapevolezza che il capitale sociale minimo non fosse più requisito per l’accreditamento dei gestori.  Inoltre va considerato che il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per i soggetti che intendono avviare l’attività di gestore dell’identità digitale, prevede  un tetto massimo di capitale sociale di cinque milioni di euro e una graduazione specifica in proporzione al livello di servizio offerto. Sarà compito dell’Agenzia fissare le nuove regole tecniche per l’accreditamento in base alle indicazioni fornite dal nuovo CAD.
  • Polizze assicurative: per quanto riguarda la stipula di polizze previste per la copertura dei rischi che derivano dall’'attività di identity provider, il nuovo CAD prevede la definizione di una graduazione che possa assicurarne l'adeguatezza  in  proporzione  al  livello di servizio offerto dal gestore.

Tutte le altre richieste sono state respinte.

La sentenza naturalmente non incide sugli accreditamenti fatti finora da AGID. I gestori continuano a svolgere le proprie attività di erogazione delle identità. Prosegue l’implementazione da parte dei service provider, il cui numero è in continuo aumento, e la diffusione di servizi accessibili con credenziali SPID. Il sistema si conferma uno degli asset strategici fondamentali per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e del Paese.