Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Decreto Ministeriale 30 aprile 2008

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Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008.

 

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 5, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art.2, comma 2, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, per dettare le specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato, tra l'altro, istituito il Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno2006, con il quale e' stata conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro,la delega inmateria di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39 e successive modificazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

 

Articolo 1 (Definizioni e ambito d'applicazione)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b),della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti informato elettronico usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali,ad esempio,il software didattico e i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell'attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;

d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati espressamente a supportare gli apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull'alternanza spiegazione-verifica (tutoriali),e quelli basati sullo schema:domanda - risposta -verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simulazione (riproduzioni simulate di fenomeni che consentono l'interattività da parte dello studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;

e) fruibilità : ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità esemplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell' utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

f) stili di paragrafo : nome associato a un insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica la funzione di una parte d testo nella struttura logica dell'intero documento;

g) tecnologie Web : ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (HyperTextTransfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;

h) interfaccia utente : ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v),deldecretoministeriale8 luglio2005, programma informatico chegestisceil rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modointerattivo,realizzatoattraversounarappresentazione basata sumetaforegrafiche(interfacciagrafica), oppure attraverso comandiimpartiti in modo testuale (interfaccia testuale).

 

Articolo 2 (Requisiti tecnici)

1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi di cui all'art.5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.

2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.

3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),ove si tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004,n.4,sono forniti su supporto digitale contenente:

a) la copia del libro di testo in formato elettronico;

b) relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005 nell' ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso;

c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito.

4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), è redatta seguendo le linee guida per l'accessibilità pubblicate e rese disponibili dal produttore del programma di lettura e rispettando le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.

5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilità definiti nell'allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005.

6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalità educative del software stesso.

7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il software didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove.

8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 ed è periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative internazionali dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 30 aprile 2008

 

Il MINISTRO PER LE RIFORME E L' INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Luigi Nicolais

Il MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE - Giuseppe Fioroni

Il MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Fabio Mussi