Presidenza del Consiglio dei Ministri

Menu di navigazione

Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale

<< Torna alle sezione Normativa

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni

La presente Circolare opera un aggiornamento della circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, pur riprendendone ampiamente il contenuto, la attualizza.

In particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre sono state aggiornate alcune informazioni di contesto.

Si precisa che la presente Circolare, a decorrere dalla sua emanazione, abroga e sostituisce la Circolare AgID n. 61/2013.

Premessa

Il sopra citato decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, apporta alcune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito CAD).

In particolare, con l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, effettuato dal decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

Obiettivo della presente circolare è di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale intende anche fornire sia un questionario, che esse possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un’applicazione on line per la pubblicazione sui siti web degli Obiettivi annuali di accessibilità.

 

Le modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

La legge n. 4/2004 tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.

Il nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

L’articolo 9, del decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l’articolo 4, commi 4 e 5, della legge n. 4/2004. Il comma 4 è stato integrato stabilendo che dovesse essere l’Agenzia per l’Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare Agid n. 2 del 23 settembre 2015 “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro. Inoltre, il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”.

Le modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

L’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevede che “le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del CAD, come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 4/2004. L’art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge n. 4/2004.

L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità

Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due strumenti: un “Questionario di autovalutazione” (modello A), nonché una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013. Entrambi questi strumenti sono resi disponibili sul sito web dell’Agenzia.

In particolare, il “Questionario di autovalutazione (.doc)” è lo strumento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.

Si precisa che sono fatti salvi gli Obiettivi di accessibilità già pubblicati con il precedente modello B. Dalla data di emanazione della presente circolare, l’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” (corredata da specifico manuale d’uso) è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di:

  • compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
  • utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione on-line.

Inoltre, tale applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e applicazione degli obiettivi: il primo report verrà prodotto entro giugno 2016.

Riguardo agli aspetti di pubblicazione degli obiettivi, poiché il decreto-legge n. 179/2012 non dà disposizioni in merito, limitandosi a prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, rammentando che la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla delibera n. 50/2013 dell’ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

Le segnalazioni di inadempienza all'Agenzia per l'Italia Digitale

Il comma 8 dell’art. 9 del decreto-legge n. 179/2012 prevede che “gli interessati” che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, “fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia Digitale”. Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della Pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale, senza necessariamente ricorrere in giudizio.

L’Agenzia per l’Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.

L’invio delle suddette segnalazioni può essere effettuato, in via telematica, utilizzando la “Procedura di segnalazione on-line”. In alternativa, può essere utilizzato il modulo predisposto a tal fine (.pdf) che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it; oppure è possibile inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Agenzia per l’Italia digitale Viale Liszt, n. 21 00144 Roma

Inosservanza delle disposizioni

Il decreto-legge n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

In particolare il comma 9, dell’articolo 9 stabilisce che, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Si sollecitano le pubbliche Amministrazioni ad adempiere agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Roma, 22 marzo 2016