Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Il timbro digitale garantisce il valore legale di un documento informatico anche dopo essere stato stampato.

Il timbro digitale può essere indicato, anche in relazione alle specificità dello scenario, con termini differenti, quali “Contrassegno elettronico”, “Codice bidimensionale”, “Glifo”.

Con la circolare n. 62 del 30 aprile 2013 l’Agenzia ha emanato le Linee guida che definiscono le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente.

Il timbro digitale può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa, in un’ottica di progressiva dematerializzazione dell’intero sistema di gestione documentale. È possibile adottare diverse soluzioni in base alla tipologia del documento trattato. Inoltre, per favorire l’interoperabilità tra le diverse soluzioni tecnologiche presenti sul mercato, la struttura del contenuto del contrassegno generato elettronicamente deve essere definita  attraverso specifici schemi XML.