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Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti

Il decreto legislativo n. 179/2016 ha abrogato l’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 39/93 che definiva il monitoraggio dei contratti di grande rilievo. Come conseguenza, risultano decadute le precedenti Circolari sull’argomento (AIPA/CR/16, AIPA/CR/17, AIPA/CR/38, AIPA/CR/41).

Il CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal decreto legislativo n. 179/2016, prevede all’art. 14-bis, comma 2, lettera h, che l’AgID definisca «criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata».

In applicazione di quanto indicato, l’Agenzia ha predisposto ed emanato la circolare attuativa n. 4 del 15 dicembre 2016, approvata dal Direttore Generale con Determinazione n. 374/2016. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 30 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016).

Il testo della Circolare ed i suoi allegati sono resi disponibili in due formati distinti: la versione ufficiale e la versione accessibile.

La Circolare in versione ufficiale in formato pdf:

La versione pdf accessibile, generata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, che differisce dalla versione ufficiale solo per quanto riguarda l’eliminazione di formati, figure o tabelle non riproducibili con ausili esterni. Tale versione ha valenza meramente informativa.

Le Amministrazioni coinvolte (paragrafo 2.1 della Circolare)

In prima applicazione, sono soggette a quanto prescritto nella Circolare le seguenti Amministrazioni:

  • Amministrazioni Centrali dello Stato (come individuate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
  • Regioni e provincie autonome e gli enti a loro collegali, ovvero enti pubblici vigilati ai sensi degli art. 22, c. 1, lett. a; art. 22, c. 2, 3 del decreto legislativo 33/2013);
  • ASL, Aziende Ospedaliere ed ospedali universitari;
  • Città metropolitane.

L’elenco nominativo completo delle Amministrazioni è contenuto nel file seguente.

Tale elenco potrà essere soggetto ad integrazioni o modifiche, che verranno puntualmente comunicate.

I contratti da monitorare (paragrafo 2.2 della Circolare)

I contratti da sottoporre a monitoraggio sono individuati in base ai seguenti criteri:

  • 1. Abbiano un valore, al netto di IVA:
    • superiore a 15 (quindici) milioni di euro,
    • ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 3,5 (trevirgolacinque) milioni di euro in media ogni anno.
    • In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti.
    • Proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato;
    • Indipendentemente dalle dimensioni economiche, si riferiscano a servizi che interessino:
      • La sicurezza dello Stato,
      • La difesa nazionale,
      • L’ordine e la sicurezza pubblica,
      • Lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee;
      • Abbiano un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione.

Le Amministrazioni che, a seguito di verifica interna (par. 3.2, punto 4 della Circolare), rilevassero la presenza di contratti da sottoporre a monitoraggio, sono tenuti, entro 30 giorni dalla decorrenza della Circolare a:

  • Nominare un Responsabile del Monitoraggio (par. 3.1 della Circolare) ed a comunicarne all’Agenzia il nominativo e i contatti di posta elettronica certificata;
  • Individuare le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, tra quelle indicate al par. 3.2, punto 1 della Circolare;
  • Inviare all’Agenzia l’elenco dei contratti e predisporre apposita sezione sul proprio sito web istituzionale (Amministrazione Trasparente) dove pubblicare tali dati. L’elenco dei dati da inviare e pubblicare sono contenuti nel documento “Elenco dati da pubblicare”.

Il Responsabile del Monitoraggio dovrà poi prendere contatti con l’Agenzia per stabilire le modalità di invio della documentazione contrattuale, come indicato al par 4.7 della Circolare.

Le Amministrazioni che, a seguito di verifica interna, rilevassero l’assenza di contratti da sottoporre a monitoraggio, non sono tenuti ad inviare alcuna comunicazione, valendo il principio del silenzio-diniego.

L'Agenzia pubblica l'elenco dei Responsabili del Monitoraggio comunicato dalle Amministrazioni (par. 6 della Circolare) e lo riesamina con cadenza periodica.

Secondo quanto previsto dalla Circolare, l'Agenzia ha pubblicato il documento denominato "Modalità identificazione indicatori monitoraggio", per supportare le Amministrazioni nell'individuazione degli obiettivi e dei relativi indicatori di monitoraggio, in base alle seguenti aree:

  • Indicatori di monitoraggio per le forniture di servizi di conduzione, assistenza e manutenzione hardware;
  • Indicatori di monitoraggio per la realizzazione delle infrastrutture IT;
  • Indicatori di monitoraggio per sviluppi applicativi e manutenzioni evolutive
  • Indicatori di monitoraggio per forniture IT materiali (risorse elaborative, apparati di rete,…)
  • Indicatori di monitoraggio per grandi forniture di licenze

Tale documento è riesaminato con cadenza periodica dall'Agenzia e si invitano le Amministrazioni e quanti interessati a inviare eventuali osservazioni o richieste di integrazione ai contatti sotto riportati.

Per eventuali chiarimenti, richieste di incontri o supporto è possibile inviare le comunicazioni alla casella “Monitoraggio dei contratti IT” o rivolgersi al numero 06 – 85264243.

Come previsto al Cap. 9, punto 5 della Circolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa e per i successivi sei mesi, l’Agenzia è disponibile, a richiesta delle Amministrazioni interessate, a fornire supporto per la predisposizione di un impianto di base per l’esecuzione delle attività di monitoraggio.