Il Regolamento eIDAS disciplina tre tipologie di firme elettroniche:
- Firma Elettronica - dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare
- Firma Elettronica Avanzata (FEA) - firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
- è connessa unicamente al firmatario;
- è idonea a identificare il firmatario;
- è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
- Firma Elettronica Qualificata (FEQ) – che in aggiunta a quelle di una firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:
- è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica
- è basata su un certificato elettronico qualificato
- ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Il Regolamento stabilisce la non discriminazione dei documenti elettronici rispetto ai documenti cartacei. A livello nazionale le firme elettroniche introdotte da eIDAS non mutano sostanzialmente il quadro di riferimento, non vi saranno disagi per gli attuali possessori di firme digitali.
Mentre nel codice dell'amministrazione digitale (CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) la firma elettronica viene definita come un insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica, nel Regolamento eIDAS, al Capo I Art. 3, la firma elettronica è descritta come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.
La locuzione “utilizzati dal firmatario per firmare” ha una funzione prettamente identificativa, comportando un rafforzamento della funzione dichiarativa (cioè la manifesta adesione al contenuto del documento firmato) e della funzione probatoria (cfr. art. 21 del CAD).
Firma elettronica | Firma elettronica avanzata,qualificata o digitale | ||
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CAD | Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art.21) | Garantisce l’identità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. (art.21) | |
eIDAS | Non sono negati effetti giuridici per via della sua forma elettronica. Spetta al diritto nazionale dei singoli Paesi europei definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche (art. 25) |
Ha un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri (mutuo riconoscimento). |