Accredia ha comunicato i criteri in base ai quali gli organismi di certificazione, accreditati ai sensi del Regolamento 765:2008, forniscono una conferma di garanzia per l'equivalenza delle procedure adottate dal soggetto pubblico o privato a quelle definite nella sezione 2.1.2 del regolamento di esecuzione EU 2015/1502, relativamente al controllo e la verifica dell’identità della persona fisica.
I criteri sono descritti nella circolare DC N° 7/2016 del 22 febbraio 2016 “Applicazione regolamento di esecuzione UE 2015/1502 della Commissione (relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art.8 par.3 del Regolamento UE n.910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno) – controllo e verifica dell’identità (persona fisica)”.
Il regolamento di esecuzione prevede che la conferma sia prodotta esclusivamente da parte di un organismo di valutazione della conformità, accreditato da un Organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi dell’art.2, punto 13 del regolamento CE n.765/2008 (PDF).