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Difensore civico digitale

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Entro quanto tempo il Difensore Civico Digitale risponde ad una segnalazione?

L’articolo 8 comma 1 del Regolamento del Difensore civico per il digitale (adottato con DTDG n.270/2022) prevede che, in caso di avvio del procedimento, “Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione”. Lo stesso regolamento, all’articolo 4 comma 4, stabilisce che, in caso di mancato avvio del procedimento entro il termine di 90 giorni, la segnalazione si intende archiviata.

Dove posso trovare l’elenco delle segnalazioni?

Come previsto dall’articolo 10 comma 2 del Regolamento, “salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 12 del d.lgs. 14. Marzo 2013 n. 33, e il regime di pubblicità stabilito ai sensi dell’art. 18-bis comma 3 del CAD, i provvedimenti di archiviazione relativi al Regolamento sono pubblicati in forma aggregata con cadenza semestrale, come buona prassi dell’Agenzia, sul sito istituzionale di Agid”. L’elenco è disponibile nella pagina delle segnalazioni concluse (in corso di aggiornamento).

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